TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sentenza n. 674/2023 del 29-06-2023
principi giuridici
In tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, l'azione criminosa di terzi, posta in essere con modalità atte ad escludere la sorveglianza e idonea a dare impulso causale autonomo, con carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, all'evento dannoso, costituisce caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli comprende anche i danni provocati a terzi dall'incendio di un'auto in sosta, in quanto la sosta costituisce circolazione ai sensi dell'art. 2054 c.c., salvo che l'incendio abbia natura dolosa e sia riconducibile al caso fortuito.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Incendio Doloso di un Veicolo in Sosta: Esclusa la Responsabilità del Custode
Una recente sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha affrontato un caso di risarcimento danni derivante da un incendio di un veicolo in sosta, propagatosi ad un altro mezzo parcheggiato nelle vicinanze. La vicenda ha avuto origine da un atto di citazione con cui una società chiedeva il risarcimento dei danni subiti dal proprio autocarro, danneggiato da un incendio divampato da un altro veicolo parcheggiato nello stesso parcheggio privato.
La società attrice sosteneva la responsabilità, a vario titolo, sia del proprietario del parcheggio, sia del proprietario del veicolo dal quale si era propagato l'incendio, invocando gli articoli del codice civile relativi alla responsabilità per cose in custodia, responsabilità extracontrattuale e responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli. La società proprietaria del veicolo dal quale si era propagato l'incendio si costituiva in giudizio, chiedendo la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa e contestando ogni responsabilità. Anche la compagnia assicurativa si costituiva, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e sostenendo che l'attrice fosse già stata indennizzata per i danni subiti da altra compagnia.
Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo dirimente la circostanza che l'incendio fosse stato causato da un atto doloso. Dalla relazione dei Vigili del Fuoco, infatti, era emerso che l'incendio era stato innescato con stracci imbevuti di liquido infiammabile. I giudici hanno richiamato il principio secondo cui, in caso di incendio doloso, il custode dei beni oggetto dell'atto criminoso non è responsabile per i danni causati dai beni custoditi, in quanto l'azione criminosa costituisce un fattore esterno alla sfera del custode, dotato di impulso causale autonomo e caratterizzato da imprevedibilità e assoluta eccezionalità.
Il Tribunale ha evidenziato come la società attrice non avesse assolto al proprio onere probatorio, non avendo dimostrato la non imprevedibilità ed eccezionalità dell'evento, né contestato il rapporto dei Vigili del Fuoco. Di conseguenza, la domanda è stata rigettata e la società attrice è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti e della terza chiamata in causa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.